1. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le forme di pubblicità prescritte dal presente comma sono realizzate avendo riguardo alla chiarezza e alla correttezza dell'informazione nonché alla comparabilità con le condizioni previste dalle altre banche o intermediari finanziari, secondo quanto definito a norma del comma 3»;
b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese note da parte della banca anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet»;
c) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) stabilisce i criteri di chiarezza, correttezza e comparabilità da osservarsi nelle forme di pubblicità prescritte dal comma 1».